Tassa Automobilistica

Puoi pagare tutti i tipi di Tassa Automobilistica anche con carte

Tassa Automobilistica

Banca 5 ti permette di pagare comodamente in tabaccheria, in contanti o con carte di debito e credito, tutti i tipi di Tassa Automobilistica delle seguenti regioni: Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Marche, Campania, Sicilia e Piemonte.

Grazie ad un’interrogazione on-line agli archivi regionali è possibile pagare la tassa automobilistica aggiornata (con eventuali more o sanzioni) per bolli in corso, bolli arretrati, rimorchi, autoveicoli ad uso speciale, motocarri di cilindrata superiore ai 500 cc. Il pagamento è effettuabile in circolarità presso ogni tabaccaio collaboratore di Banca 5, anche al di fuori della regione di competenza. Sono accettate carte dei circuiti Mastercard, Maestro (fra cui Postamat), Visa, V PAY e PagoBANCOMAT®.

Principali vantaggi
  • L’importo aggiornato permette di regolarizzare la propria posizione debitoria con l’Agenzia delle Entrate.
  • La ricevuta di pagamento di Banca 5 ha valore liberatorio nei confronti del creditore e viene conservata e stampata da Banca 5 per 10 anni.
  • Il servizio è facilmente accessibile tramite la vasta rete di tabaccherie che collaborano con Banca 5.
  • La commissione al cittadino rimane invariata rispetto alla modalità di pagamento (in contanti o con carte di debito e credito).
Commissione Cittadino

€ 1,87 (salvo deroghe regionali). La commissione è onnicomprensiva e non dipende dalla modalità di pagamento (contanti o carte di debito e credito). .

Consulta il Foglio Informativo
Consulta il Foglio Informativo

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche praticate ai cittadini/clienti occasionali, si rinvia ai fogli informativi resi disponibili presso le Tabaccherie convenzionate oppure su questo sito nella sezione Fogli Informativi – Operazioni Occasionali nella pagina web Trasparenza. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’articolo 1336 del codice civile.